| statuto nazionale |
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CAPO I Articolo 1.
2. I Giovani Democratici promuovono la partecipazione politica dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 14 e i 29 anni garantendo pari opportunità e pari dignità a tutti. Inoltre I Giovani Democratici si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione politica paritaria delle giovani donne e dei giovani uomini favorendola a tutti i livelli e negli organismi dirigenti. 3. Al loro interno i Giovani Democratici riconoscono e rispettano il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche come parte essenziale della vita democratica dell’organizzazione, e riconoscono pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le diverse abilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.
Articolo 2.
2. Lo status di iscritto, le modalità di iscrizione, di ritiro della tessera nonché di una corretta composizione delle anagrafi locali e nazionali sono contenute nel regolamento per il tesseramento. 2.1 Gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici hanno il diritto di: a) partecipare all’elezione dei Segretari e delle Assemblee del loro circolo e degli altri livelli territoriali; b) essere consultati sulla scelta delle candidature dei Giovani Democratici a qualsiasi carica istituzionale elettiva; c) votare nei referendum riservati agli iscritti; d) partecipare alla formazione della proposta politica dell’organizzazione e alla sua attuazione; e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica; f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna dell’ organizzazione ; g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta; h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.
2.2 Gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici hanno il dovere di: a) partecipare attivamente alla vita democratica dell’ organizzazione; b) contribuire al finanziamento dell’ organizzazione versando con regolarità la quota annuale di iscrizione; qualora eletti nelle istituzioni i giovani democratici versando una percentuale concordata con il livello territoriale di riferimento; c) favorire l’ampliamento delle adesioni all’ organizzazione e della partecipazione ai momenti aperti a tutti i ragazzi; d) rispettare la carta di cittadinanza sottoscritta con il partito e) impegnarsi attivamente per favorire la militanza e la crescita degli iscritti ai Giovani Democratici; f) essere esempio di correttezza nell’interpretazione della vita di partito e dell’organizzazione ed, eventualmente, nello svolgimento dei compiti connessi con l’assunzione a cariche pubbliche; Suddetti diritti e doveri sono riportati nel regolamento per il tesseramento.
CAPO II Articolo 3.
2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, viene destituito, si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione nazionale, la Direzione decide, tramite votazione, se eleggere un nuovo Segretario per la restante parte del mandato o avviare la procedura congressuale. Nel primo caso, l’elezione del nuovo Segretario dovrà avvenire in Assemblea a scrutinio segreto, con apposito regolamento votato dalla Direzione, nel secondo caso il presidente della Direzione, in accordo con l’Esecutivo nazionale, si impegna a convocare la Direzione entro 30 giorni dalla destituzione del Segretario, per approvare il regolamento congressuale. 3. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni. Il mandato Segretario Nazionale dura tre anni, fino alla convocazione del congresso da parte della direzione nazionale mediante un regolamento congressuale. 4. Nel caso di normale decorso del mandato, l’esecutivo in carica, nei limiti dei tre anni di mandato del segretario, è incaricato di convocare la direzione per proporre regolamento congressuale e modalità di svolgimento del congresso.
Articolo 4.
1. L'Assemblea congressuale è composta da delegati, eletti sulla base di un apposito regolamento congressuale. Nelle assemblee congressuali a livello di Regione o Provincia autonoma, sono eletti i delegati all’assemblea nazionale spettanti a tale regione.
2. L'Assemblea congressuale rimane in carica fino alla convocazione del successivo Congresso, mantenendo una funzione di carattere consultivo sulle scelte di indirizzo politico. Il Congresso si svolge ogni 3 anni.
3. L’Assemblea in via straordinaria deve essere convocata se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
4. L'Assemblea congressuale può, in conseguenza del capo 2, articolo 1 comma 2, procedere all’elezione di un nuovo segretario con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed a scrutinio segreto.
5. L'Assemblea congressuale, in prima seduta, elegge un ufficio di presidenza, composto da almeno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario Verbalizzante. L’elezione del suddetto organo dovrà avvenire secondo mozione d’ordine presentata all’inizio dei lavori dell’assemblea. 6. L’Assemblea Congressuale è regolarmente costituita alla presenza del 40% degli aventi diritto. L’Assemblea, qualora regolarmente costituita, delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto”.
Articolo 5.
3. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne all’Esecutivo debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione nazionale.
Articolo 6.
2. Il numero e le modalità di elezione dei membri della direzione sono stabilite dall’ assemblea congressuale in sede di congresso, rispettando il regolamento congressuale.
5. La Direzione nazionale può presentare all'Assemblea congressuale una mozione di sfiducia al Segretario. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da 2\5 dei membri della Direzione, facenti parte di almeno 8 Unioni Regionali Differenti e approvata da maggioranza semplice degli aventi diritto.
6. L’esecutivo, o il presidente e l’esecutivo, a seconda dei casi previsti nel capo 2 articolo 1, hanno il compito di redigere il regolamento congressuale. Tale regolamento deve essere approvato dalla Direzione con la maggioranza di 2\3 dei votanti almeno 3 mesi prima della data di convocazione del Congresso.
Articolo 7.
2. La Conferenza è presieduta da un suo componente membro di diritto dell’esecutivo ed eletto dai membri della Conferenza a maggioranza assoluta dei componenti. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l’ordine del giorno d’intesa con il Segretario nazionale o suo delegato. 3. La Conferenza esprime pareri non vincolanti sulle scelte politiche ed organizzative del gruppo dirigente nazionale, che incidono in maniera rilevante sulla sfera regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti. Articolo 8.
2. In caso di estrema urgenza il Segretario nazionale, consultando il suo Esecutivo, può decidere di nominare un organismo di commissariamento. 3. I livelli esecutivi interni fatti oggetto di commissariamento possono presentare ricorso al Comitato nazionale dei Garanti, che è tenuto a pronunciarsi nel merito entro un mese dalla presentazione del ricorso stesso. Articolo 9.
1. I Giovani Democratici si dotano di un Comitato nazionale dei Garanti, composto da 21 membri, un membro per ogni Unione Regionale e Provincie autonome. Nel caso di assenza di organismi regionali di direzione politica la Direzione Nazionale provvederà ad integrare il Comitato. 2. Nella sua prima riunione, il Comitato dei Garanti ha il compito di eleggere un presidente a maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato dei Garanti per un puntuale svolgimento delle sue funzioni, ha il compito di eleggere un comitato ristretto, nei numeri e nelle modalità previste dalla commissione stessa. 3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti ai Giovani Democratici di riconosciuta competenza ed indipendenza. I membri del Comitato nazionale dei Garanti non possono ricoprire incarichi dirigenziali a nessun livello dei Giovani Democratici. (Segretario di Federazione, Regionale, membro della Direzione nazionale, membro dell'Esecutivo nazionale o di esecutivi territoriali). 4. Il mandato di membro della Commissione Nazionale dei Garanti decade in concomitanza con l’elezione del nuovo segretario. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna all’Organizzazione nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto. 5. Ogni regione provvede ad indicare il proprio membro in commissione di garanzia, convocando la Direzione Regionale. La Direzione Nazionale provvederà alla ratifica dei membri espressi dalle diverse Direzioni Regionali. 6. Ciascun iscritto può presentare ricorso al Comitato di Garanti competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto. Il Comitato dei Garanti quindi dirime le questioni in materia statutaria e vigila in merito alla corretta ed efficace attuazione delle norme statutarie e regolamentari nonché sullo svolgimento della vita democratica interna, assicurando il pieno rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti; visiona i dati del tesseramento delle Unioni Regionali e la rispettiva rendicontazione; approva, sentito il parere della Direzione nazionale, le misure disciplinari per garantire la corretta convivenza nell'organizzazione; l’efficace e corretto utilizzo del sistema informativo per la partecipazione. 7. In ultima istanza dei Comitato dei Garanti Giovani Democratici risponde alle norme statutarie del Partito Democratico, in accordo con l’assunzione della Carta di Cittadinanza.
CAPO III I livelli territoriali
Articolo 10 I livelli territoriali
1.I Giovani Democratici sono un’organizzazione federale, e come tale salvaguardano l’autonomia delle strutture regionali, provinciali e locali.
2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica dei Giovani Democratici devono essere previsti almeno una Assemblea degli iscritti ed un Segretario. Primo e fondamentale criterio nella scelta del numero di componenti di altri organismi, dovrà essere l’operatività degli organismi stessi. Vanno cioè evitati organismi eccessivamente sovradimensionati per i compiti ad essi affidati. 3. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea a tutti i livelli, sia che l’elettorato attivo venga riservato ai soli iscritti sia che esso venga attribuito a tutti i simpatizzanti, avviene sulla base di un voto personale, diretto e segreto. Articolo 11 Circoli
2. Le minime regole riguardanti la vita dei circoli sono normate nell’apposito Regolamento dei Circoli del livello Nazionale.
Federazioni
3. Le Federazioni si incaricano di coinvolgere i Circoli nell’attività politica del gruppo dirigente nazionale e regionale, garantendo la massima condivisione in tutti i territori delle informazioni inerenti al dibattito politico interno, oltre all’applicazione delle norme dello statuto e dei regolamenti per una corretta vita democratica interna.
4. Per quanto riguarda Segretario federale, Assemblea federale, Direzione federale ed organismi esecutivi si richiamano alle disposizioni dei singoli Statuti regionali, da elaborarsi nel rispetto dei principi di democraticità e divisione delle competenze esplicitati dalle funzioni ed alle procedure sopra descritte nel capo 2, articolo 1, articolo 3, articolo 4, articolo 5.
Articolo 13.
4. Per quanto riguarda Segretario regionale, Assemblea regionale, Direzione regionale ed organismi esecutivi si richiamano alle disposizioni dei singoli Statuti regionali, da elaborarsi nel rispetto dei principi di democraticità e divisione delle competenze esplicitati dalle funzioni ed alle procedure sopra descritte nel capo 2, articolo 1, articolo 3, articolo 4, articolo 5.
CAPO IV Approvazione e revisione dello statuto e norme transitorie e finali
1. Il presente Statuto deve essere approvato dalla Direzione nazionale.
2. Il presente Statuto, in seguito all’ approvazione del 13/10/2009, può essere modificato dalla Direzione nazionale con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione. In seconda convocazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Per quanto non normato nel presente statuto si fa riferimento allo Statuto del Partito Democratico.
4. I rapporti tra Partito Democratico e i Giovani Democratici sono regolati tramite apposita “Carta di Cittadinanza” approvata da entrambi. A seguito dell’approvazione della stessa da parte del partito e dell’organizzazione giovanile, la “Carta di Cittadinanza” diventa parte integrante degli Statuti di entrambi i soggetti sottoscrittori.
5. L’assemblea nazionale e tutti gli organismi eletti nel percorso iniziato con le primarie del 21 novembre 2008 terminano la loro funzione con il primo congresso dei Giovani Democratici.
6. I principi della gestione finanziaria e la regolamentazione finanziaria dell’organizzazione giovanile sono normati da un apposito regolamento finanziario, della cui stesura è incaricato il tesoriere. Il regolamento finanziario deve essere approvato dalla direzione a maggioranza qualificata dei presenti. |


